Adempimento Whistleblowing

WHISTLEBLOWING

Il D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 (c.d. decreto whistleblowing) ha apportato rilevanti modifiche al sistema di segnalazione di illeciti, prevedendone l’obbligatorietà per tutti gli enti, sia del settore pubblico, sia del settore privato, con la sola eccezione degli enti del settore privato che nell’ultimo anno hanno impiegato meno di 50 lavoratori subordinati e che non hanno adottato il Modello 231.

La Tonino Setola Coop. Soc. Onlus ha adottato un “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e tutela del segnalante (whistleblower) ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24”, in cui sono disciplinati i termini e le competenze per la gestione delle segnalazioni stesse.  
Si precisa che il Regolamento Whistleblowing ha valenza obbligatoria per l’Ente visto il superamento della soglia dei 50 dipendenti, e che le segnalazioni riguardano le violazioni del diritto europeo secondo le tipologie indicate dal decreto 24 del 2023.
 

La gestione delle segnalazioni viene attribuita alla Funzione Whistleblowing, costituita da un soggetto esterno specificatamente formato al riguardo, individuato nello Studio Legale Associato Masi Girani Quercioli, con sede in via San Vitale, 40/3/a, 40125 – Bologna (BO).


Con riferimento alle modalità di presentazione delle segnalazioni di violazioni sono stati individuati i seguenti canali di segnalazione interna:  
- segnalazione scritta mediante lettera cartacea a mezzo del servizio postale: tramite lettera cartacea in busta chiusa indirizzata a: Funzione Whistleblowing della Cooperativa Sociale Tonino Setola a r.l. c/o Studio Legale Associato Masi Girani Quercioli - via San Vitale, 40/3/a – 40125 Bologna (BO), che all’esterno rechi la dicitura “NON APRIRE - RISERVATA PERSONALE - WHISTLEBLOWING”;
- segnalazione orale mediante sistema di messaggistica vocale: tramite registrazione di messaggio vocale sulla segreteria telefonica del numero di cellulare affidato alla Funzione Whistleblowing (+39 389 2812609);
- segnalazione orale mediante incontro diretto: solo se richiesto dal soggetto segnalante, con incontri diretti fissati entro un termine ragionevole dalla Funzione Whistleblowing.

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