Donazioni e 5x1000 Sostienici!

Donare alla Nave, investire nell'educazione dei bambini.

Il Fondo Aiuto allo Studio don Lino Andrini nasce per aiutare persone in difficoltà (bambini e adulti) che intendono scegliere l’educazione più adatta alle loro esigenze. Attraverso borse di studio, nuovi strumenti didattici e sussidi specifici, con il tuo contributo continueremo a investire nel futuro dei nostri bambini.

 

COME DONARE ALLE SCUOLE LA NAVE?

1) IN BANCA, CON UN BONIFICO BANCARIO:

Intestatario:  “Coop Soc. Tonino Setola Onlus”
IBAN: IT04Q0854213204000000179741 (BCC)
IBAN: IT22W0306909606100000008319 (Intesa San Paolo)
Causale: Erogazione liberale a ONLUS ai sensi della normativa vigente

2) CON IL 5 X MILLE:

Inserendo il codice fiscale 02020340408 nella tua dichiarazione dei redditi contribuisci a sostenere il Fondo Aiuto alla Studio Don Lino Andrini: un aiuto concreto all'educazione dei bambini e dei ragazzi delle Scuole La Nave.

E' in un momento come questo, in cui lo Stato effettua i tagli più consistenti proprio all'educazione e quindi al futuro dei nostri bambini, che realtà come le Scuole La Nave hanno bisogno di un sostegno come il 5x1000: a te non richiede nessuna spesa ulteriore ma per noi vale davvero tanto!

Il 5x1000 infatti non è un'altra tassa da pagare, ma la percentuale delle imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla ad Enti di utilità sociale. Scegliere di destinarla alle Scuole La Nave, quindi, significa permetterci di avere, grazie a te e attraverso uno strumento dello Stato, il sostegno di cui tutti abbiamo bisogno.

 

VANTAGGI FISCALI NEL DONARE ALLE SCUOLE LA NAVE

Le fonti normative che prevedono la deducibilità e la detraibilità delle liberalità erogate a soggetti che gestiscono scuole paritarie sono principalmente due: il Testo Unico Imposte sui Redditi (dpr n. 917/1986 TUIR) e il dlgs n. 117/2017 (codice terzo settore).

Per il 2024 è stata introdotta una importante novità per le persone fisiche con redditi superiori a 50.000,00 euro: per le detrazioni di cui all’art. 15 TUIR (19% di spese o liberalità) dal 2024 vige una “franchigia” di 260 euro. Tale “limitazione” non riguarda le norme di cui al Codice del Terzo Settore e le detraibilità ivi previste.

Alle rette scolastiche (spese in parte detraibili dal reddito ex art. 15 comma 1 lettera e-bis TUIR), che hanno natura “corrispettiva”, non possono essere applicate le disposizioni relative alle “liberalità” di seguito riportate. Non solo. Chi si avvale della detraibilità della retta, non si può avvalere anche della detraibilità delle eventuali liberalità effettuate a favore dell’ente gestore della medesima scuola (no cumulo).

PERSONE FISICHE

1) Art. 83 c. 1 CTS (d.lgs. n. 112/2017): detraibilità dall’IRPEF del 30% (35% se a favore di OdV) della liberalità non superiore a 30.000,00 euro (a favore degli enti del terzo settore, tra cui anche le cooperative sociali);

2) Art. 83 c.2 CTS (d.lgs. n. 112/2017): deducibilità dal reddito complessivo nella misura massima del 10% del reddito dichiarato (a favore degli enti del terzo settore, tra cui anche le cooperative sociali);

3) Art. 15 c. 1 lett. i octies TUIR (DPR 917/1986): detraibilità dall’IRPEF del 19% delle liberalità, senza limite di importo, finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e ITS). Per chi ha un reddito superiore a 50.000,00 euro l’ammontare delle detrazioni di cui all’art. 15 (salvo alcune) è diminuito di 260 euro (art. 2 dlgs n. 216/2023). A chi ha un reddito compreso tra i 120.000,00 e i 240.000,00 euro le detrazioni sono ridotte proporzionalmente; a chi ha un reddito superiore a 240.000,00 euro le detrazioni di cui all’art. 15 (salvo alcune) non spettano.

IMPRESE

1) Art. 83 c.2 CTS (d.lgs. n. 112/2017): deducibilità dal reddito complessivo nella misura massima del 10% del reddito dichiarato (a favore di enti del terzo settore, tra cui anche le cooperative sociali);

2) Art. 100 c. 2 lett. a TUIR (DPR 917/1986): deducibilità nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato (a favore di “persone giuridiche” tra cui le fondazioni, che “perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione...”);

3) Art. 100 c. 2 lett. o bis TUIR (DPR 917/1986): deducibilità delle erogazioni finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro e ITS).

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